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Le regole per la videosorveglianza condominiale

L’argomento che riguarda la videosorveglianza all’interno dei condomini e’ sempre stato povero di norme che regolassero il funzionamento delle telecamere.
Si era abbastanza liberi di utilizzare i propri strumenti di sorveglianza, senza particolari autorizzazioni, purchè si inquadrassero spazi di pertinenza.


Valevano le disposizioni sulla privacy del Codice (D.Lgs. n. 196/2003) e del Garante, quest’ultimo nel 2008 segnala l’importanza di una regolarizzazione, ottenendo nel 2012 il nuovo art. 1122-ter cod. civ. in cui si consentiva l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei condomini con:

  • delibera approvata da almeno 500 millesimi e a maggioranza degli intervenuti,
  • posizionamento degli apparecchi su parti comuni e sola ripresa delle stesse, anche se vi sono estranei nella zona sorvegliata.

Contemporaneamente si parla di “Decreto sicurezza” , in cui si sensibilizzano gli amministratori di condominio a valutare progetti “per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati” (art. 7, comma 1-bis).
I Comuni “potranno” deliberare, a partire dal 2018, detrazioni dall’IMU e dalla TASI in favore di tali soggetti.
Mancano ancora ulteriori precisazioni poiché tali progetti non sono obbligatori, ma ci vengono comunque in aiuto gli art. 1122-ter sulla delibera assembleare con 500 millesimi e l’ art. 1137 con obbligo di accettazione senza esonero da parte di ciascun condomino, perché il servizio non è suscettibile di utilizzazione separata, in quanto elaborata ai fini della sicurezza dell’intero condominio.
Secondo la sentenza n. 12139 del 2015, l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un condominio, comporta un’accurata attenzione sul posizionamento delle telecamere che non devono riprendere le proprietà di fronte o circostanti, pena la violazione del diritto alla privacy del vicino e nemmeno inquadrare la postazione lavoro della portineria (art. L.300/1970 stat. Lav.).
A tal proposito però, è possibile installare in portineria un monitor per la visualizzazione in diretta live.

Ricordiamo anche la sentenza n.71 del 2013, nella quale la Cassazione ha deciso che il Condominio può unilateralmente decidere, in caso di urgenza e in garanzia della sicurezza dei propri beni, di installare una telecamera nel parcheggio al fine di scoraggiare furti e danneggiamenti.
Tutto ciò senza la preventiva maggioranza assembleare e col diritto al rimborso delle spese da parte degli altri condomini.
Naturalmente devono essere sempre applicate le regole a suo tempo stabilite dal Garante privacy, quali ad es.:
– appositi cartelli informativi sul posizionamento delle telecamere;
– indicazione del collegamento con le forze dell’ordine;
– protezione dei dati per mezzo di armadi metallici o comunque in grado di consentire l’accesso alle sole persone autorizzate;
– conservazione delle registrazioni per un periodo non superiore alle 24-48 ore, a meno di specifiche esigenze e autorizzazioni;
– cancellazione o sovra-registrazione automatica dei filmati, alla scadenza del tempo previsto;

 

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